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Lombardia zona rossa: cosa significa?

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Redazione 8 Marzo 2020
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa notte un decreto che impone fino al 3 aprile nuove restrizioni portando a zona rossa l’intera Regione Lombardia – più altre province – per limitare la diffusione del contagio da coronavirus covid19. In fondo all’articolo il testo originale del decreto scaricabile.

«nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli si deve evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori»

I viaggiatori su treno e aereo dovranno in qualche modo dimostrare di avere le esigenze lavorative indifferibili o gravi motivi di emergenza, altrimenti non potranno accedere ai varchi.

Uniche eccezioni:

  • gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di emergenza.
  • è permesso il rientro presso il proprio domicilio o residenza (per chi si trovasse in queste ore fuori dalla Lombardia e dovesse tornare).
  • A chi ha 37.5 di febbre o più e sintomatologie da infezione respiratoria è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Ovviamente

  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Niente messe, niente funerali.

Supermercati, scuole, bar, ristoranti e altre attività

Supermarket e ipermercati chiusi nel weekend, aperti in settimana

«nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse». 

La sospensione nei weekend non vale per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato sempre a garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro da persona a persona.

Bar e ristoranti aperti solo dalle 7 alle 18 e dovranno garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Per le altre attività commerciali «il gestore dovrà garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori», pena come sanzione in caso di mancato rispetto la sospensione dell’attività.

Chiuse scuole di ogni ordine e grado.

Chiuse palestre, terme e similari, e ovviamente gli impianti sciistici, il cui pienone negli ultimi weekend tante perplessità aveva suscitato.

Clicca qui per scaricare il decreto

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