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Lombardia, Misura B1 per persone con gravissima disabilità

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Redazione 31 Dicembre 2020
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Regione Lombardia ha approvato anche per l’anno 2021 la misura B1 a sostegno di persone con disabilità gravissima: ecco in cosa consiste e quali sono le modalità e le tempistiche per richiederla.

Con D.G.R. n.XI/4138 del 21/12/2020, Regione Lombardia ha approvato il Programma operativo regionale di cui al FNA – Esercizio 2021 relativo alle Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima Misura B1 e con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza Misura B2 e al PRO.VI Progetti di Vita Indipendente. 

Il bilancio complessivo per l’esercizio 2021 delle risorse del FNA destinato alla Misura B1 è pari a € 85.192.270,00 comprensivi di € 10.000.000,00 risorse del bilancio regionale aggiuntive a quelle del FNA e di € 13.000.000,00, del Fondo Sanitario Regionale.

La Misura B1, considerata di natura regionale a forte rilievo sanitario, è realizzata attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende SocioSanitarie Territoriali (ASST).

La Misura è finalizzata a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima. L’annualità FNA si realizza si realizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 sulla base delle risorse disponibili assegnate alle ATS.

Quando presentare la domanda

La domanda va presentata, entro e non oltre il 30/09/2021, tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento e riportata nel modello di domanda, al Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale (STVM) presso l’ASST di residenza, dove l’èquipe, previa verifica della documentazione allegata e valutazione della persona, predispone il Progetto Individuale contenente tutti gli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, necessari per rispondere ai bisogni della persona.

Per tutte le persone con disabilità gravissima che alla data del provvedimento citato risultavano prese in carico con il precedente FNA 2019 annualità 2020, devono presentare istanza entro il 28/02/2021, confermando la volontà di aderire alla misura B1, allegando la seguente documentazione:

➢ autocertificazione con l’indicazione di chi assicura il compito di caregiver familiare e con espressa previsione delle ore dedicate giornalmente alla funzione di caregiver;

➢ in presenza di personale di assistenza a qualunque titolo remunerato – contratto con versamento dei contributi previdenziali per personale assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o da professionista che eroga la prestazione;

➢ ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):

  • per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario (anche sul nucleo ristretto secondo la normativa di riferimento);
  • per i minorenni ISEE ordinario;

➢ nel caso di minori con disturbi dello spettro autistico – lettera g), la certificazione medica rilasciata dallo Specialista, qualora la stessa sia stata rilasciata da più di 24 mesi.

Resta inteso che alle persone in carico al 31 dicembre 2020 i contributi vengono liquidati a titolo anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati ad avvenuta presentazione della domanda e a conclusione dell’iter valutativo da parte della ASST.

L’ASST verifica entro 30 gg dalla presentazione della domanda, l’ammissibilità formale dell’istanza, procedendo, laddove necessario, alla richiesta di integrazioni. In assenza di perfezionamento della domanda, ovvero in ipotesi di mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale, l’istanza è da ritenere inammissibile.

L’ATS, accolte le domande validate dalle ASST, stabilisce in via definitiva l’ammissibilità alla misura e predispone l’elenco ordinato in base al valore ISEE tenuto conto della data di protocollazione dell’istanza, procedendo al riconoscimento del beneficio nel limite delle risorse disponibili.

Nella fase attuale di emergenza, l’elenco è aggiornato mensilmente con riconoscimento del Buono dal primo giorno del mese successivo all’ammissione dell’istanza, così pure il Voucher sociosanitario.

Al termine della fase emergenziale, l’elenco sarà aggiornato trimestralmente, con l’inserimento in elenco delle persone la cui valutazione si è conclusa nel trimestre di riferimento e riconoscimento del Buono dal primo giorno del mese successivo al trimestre, così pure il Voucher sociosanitario.

Per le persone di nuovo accesso che presenteranno istanza entro il 30 settembre 2021 e la cui valutazione non avverrà entro questa stessa data, le attività valutative dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021, il Buono verrà riconosciuto dal 1° novembre 2021.

Le persone ammesse al beneficio, dopo l’inserimento negli elenchi mensili da parte di ATS, riceveranno comunicazione dell’avvio della presa in carico dall’èquipe territoriale dell’ASST di riferimento.

A chi è rivolta

Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:

  • beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988

oppure

  • definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità;
  • residenti in Lombardia;
  • di qualsiasi età;
  • per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art. 2, comma 2, lettere dalla a) alla i), riconfermate all’art. 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019, relativo al triennio 2019-2021;
  • ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti ed anziani ed ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell’accesso alla misura B1.

Le persone con gravissima disabilità in carico ad altri servizi, interventi e Misure di carattere sociosanitario incompatibili con la Misura B1, come più sotto riportato, potranno presentare domanda per la valutazione all’accesso alla Misura B1 dalla data di effettiva dimissione. Così come il soggetto dimesso da struttura sanitaria, sociosanitaria o sociale che rientra a domicilio, potrà presentare la domanda alla Misura dalla data di effettiva dimissione.

Strumenti

Il contributo si compone di un buono mensile con una quota fissa che può essere incrementato, in determinate condizioni e situazioni assistenziali, con ulteriori buoni mensili a quota variabile, come di seguito descritte, e da eventuale voucher sociosanitario mensile.

Il Buono mensile pari a euro 600,00 (quota fissa) è erogato per sostenere al proprio domicilio le persone con disabilità gravissima in termine di supporto al caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza ciò, in particolare, per evitare situazioni di ricovero in strutture protette o residenziali. Il buono può essere riconosciuto:

  • alla persona con disabilità gravissima non in carico Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo);

2. al minore con disabilità gravissima che frequenta, con precipua finalità socializzante la scuola e/o un servizio diurno per un totale complessivo < 14 ore settimanali;

3. alla persona con disabilità gravissima inserita presso un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) per un totale complessivo ≤14 ore settimanali;

4. al minore o al maggiorenne (nel caso di conclusione del percorso scolastico ciclo secondario di secondo grado) che frequentano servizi infanzia/scuola (qualunque tempo scuola) anche se combinata con un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna, progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo) ma quest’ultimo sino a un massimo di 14 ore settimanali.

Il buono mensile a quota fissa può essere integrato con un ulteriore buono a dimensione fissa o variabile. Quest’ultimo può essere riconosciuto in presenza di specifiche caratteristiche della condizione di gravissima disabilità e dell’organizzazione dell’assistenza.

Alle persone con disabilità gravissima di cui ai precedenti punti 1. e 2. è possibile riconoscere una ulteriore quota integrativa come di seguito declinata:

– fino a un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato (es. badante, assistente familiare ex lr 15/2015, ASA/OSS, colf, baby sitter, educatore):

– tempo pieno euro 500,00/mese, indipendentemente se convivente o non;

– part time (almeno 25 ore settimanali) euro 400,00/mese;

– tra 10 ore e 24 ore settimanali euro 300,00/mese.

La continuità del pagamento della quota variabile legata al personale regolarmente impiegato è garantita, ma la ASST verifica trimestralmente il regolare versamento dei contributi previdenziali. Qualora si riscontrasse tale irregolarità, la quota aggiuntiva verrà sospesa e l’ATS procederà con il versamento della sola quota base sino al perfezionamento della posizione con eventuale conguaglio delle somme dovute.

Si precisa che per il personale regolarmente impiegato si intende quello assunto direttamente dalla persona con disabilità/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. Si evidenzia che sono escluse le forme di compartecipazione (es. SAD comunale).

In alternativa al contributo previsto per il personale regolarmente impiegato, e sempre per le persone di cui ai punti 1. e 2., è possibile riconoscere una quota mensile integrativa alla quota base di euro 600,00:

– di € 300,00 per il caregiver familiare attivamente impegnato nell’assistenza diretta alla persona disabile, come descritto nel progetto individuale con le seguenti caratteristiche:

➢ presenza di bisogni complessi correlati alla situazione assistenziale delle persone con disabilità alla condizione di cui alla lettere:

➢ a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza;

➢ b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;

➢ i) persona in condizione di dipendenza vitale;

➢ assenza di personale di assistenza che sostituisce il familiare.

Relativamente al caregiver familiare, nel progetto individuale deve essere specificata:

➢ la sua presenza continuativa nell’arco della giornata (almeno 16 ore/die);

➢ le attività svolte nelle diverse aree/domini (motricità, stato di coscienza, nutrizione e respirazione);

➢ la sua capacità di assicurare l’assistenza diretta in modo adeguato, a seguito di specifico addestramento e periodica supervisione.

Alle persone di cui al punto 4. ovvero al disabile gravissimo che frequenta la scuola, nei mesi di luglio e agosto il buono di € 600,00 è innalzato ad euro 900,00 a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare.

Alle persone con disabilità gravissima, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente:

– senza il supporto del caregiver familiare;

– con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato;

– in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi;

può essere riconosciuto oltre al buono mensile del valore di euro 600,00 e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato fino ad un massimo di euro 500,00 secondo quanto sopra descritto:

– un ulteriore buono sociale mensile fino ad un massimo di euro 800,00. Tale importo concordato da ASST con l’Ambito, sommato al buono integrativo riconosciuto per il personale di assistenza regolarmente impiegato, di cui sopra, non deve comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per remunerarlo.

Il buono fino a euro 800,00 potrà essere riconosciuto a condizione che a favore della persona sia stata sviluppata una progettualità di vita indipendente, condivisa tra Ambito e ASST e può essere riconosciuto alle persone che sono in possesso di un ISEE sociosanitario < a € 25.000,00.

Nel progetto individuale vengono definiti gli interventi da sostenere e per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona con disabilità e gli eventuali interventi realizzati.

Solo ai beneficiari del buono mensile Misura B1, l’ASST della residenza dell’assistito, a seguito di valutazione multidimensionale e della stesura del Progetto Individuale, può riconoscere un voucher sociosanitario quale titolo d’acquisto, non in denaro, da utilizzare esclusivamente per acquistare prestazioni di assistenza sociosanitaria da parte di Erogatori Accreditati e a contratto con l’ATS, secondo le modalità sotto evidenziate:

  1. Voucher sociosanitario mensile compreso fino ad un massimo di euro 460,00 a favore di persone adulte/anziane, per il miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie, a titolo esemplificativo:

➢ per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare e/o infermieristica per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI, SAD etc…);

➢ per il sostegno della famiglia con interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari.

b. Voucher sociosanitario mensile fino a un massimo di euro 600,00 a favore di minori, per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie:

➢ per sviluppare percorsi orientati a promuovere l’inserimento/inclusione sociale;

➢ per sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari;

➢ per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare e/o infermieristica per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI, SAD);

➢ per sostenere interventi di supporto socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione (v. DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – art 32, comma 2, lettera h);

➢ per sostenere interventi di supporto di tipo socioeducativo, a completamento di interventi di abilitazione e riabilitazione, che seguono principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc).

c. Alle persone disabili gravissime che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva:

– ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere)

e/o

– alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale

e/o

– situazioni di particolare gravità e di intensità, con necessità di assistenza continuativa e motivata e valutata dalla ASST

è possibile riconoscere un Voucher sociosanitario alto profilo mensile fino a massimo euro 1.650. Per questa tipologia di beneficiari è possibile riconoscere, oltre al Buono mensile di € 600,00, un voucher per l’acquisto prevalentemente di prestazioni di natura tutelare fino ad un massimo di 20 ore/settimanali di OSS. È possibile prevedere anche interventi di natura infermieristica e/o educativa, il valore massimo mensile rimane fino ad € 1.650 anche per i Voucher misti oppure per Voucher con solo Infermiere o solo Educatore con eventuale ridefinizione del tetto di ore settimanali.

La persona/famiglia ha facoltà di candidarsi al voucher ad alto profilo: la presa in carico con questa modalità è alternativa al riconoscimento:

– del buono integrativo riferito al personale di assistenza regolarmente impiegato;

– del buono integrativo caregiver familiare in situazioni complesse;

– dei voucher mensili sopra descritti.

Qualora il voucher ai punti a. b. c. non venga utilizzato nel mese di riferimento le prestazioni non potranno essere rese retroattivamente o cumulate.

Tutti i Voucher della Misura B1 ai punti a. b. c. sono incompatibili con le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS e sono sospesi in tutti i casi in cui la persona con disabilità non sia al proprio domicilio.

L’erogazione del Buono Misura B1 è compatibile con:

  • interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
  • interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare o in regime di ricovero;
  • presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali < 14 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno);
  • interventi di Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale;
  • ricovero ospedaliero;
  • ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno;
  • ricovero di sollievo per minori per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie, anche attraverso la Misura residenzialità minori con gravissima disabilità;
  • sostegni DOPO DI NOI (la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato non può comunque eccedere il costo totale sostenuto per la relativa remunerazione);
  • Voucher anziani a caregiver familiare anziano (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)

L’erogazione del Buono Misura B1 è incompatibile nei seguenti casi:

  • accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità):
  • Misura B2;
  • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
  • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
  • presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali > 14 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno);
  • Home Care Premium/INPS HCP solo con la prestazione prevalente;
  • Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015;
  • contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato.

Altri eventuali interventi/progetti quali, a titolo esemplificativo:

  • progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 14 ore settimanali;
  • progetti ex L. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra;

possono ritenersi compatibili con l’erogazione del buono, qualora gli stessi sono parte del Progetto Individuale.

L’erogazione del Buono è sospesa in caso di permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali.

In caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra regione l’erogazione del Buono e dei Voucher viene interrotta.

Tutte le variazioni relative alla permanenza a domicilio, alle ore erogate da personale di assistenza regolarmente assunto o alla frequenza scuola/servizi, che possono determinare la sospensione/modifica del beneficio, nonché l’eventuale cambiamento delle coordinate bancarie/postali (IBAN), devono essere prontamente comunicate al case manager (referente del caso) della ASST di riferimento.

L’ATS, che eroga la Misura B1 fino al 31 dicembre 2021 sulla base delle risorse disponibili assegnate, effettua il controllo della documentazione presentata dai beneficiari della Misura B1 in collaborazione con le ASST.

Tutte le informazioni sono contenute nella normativa di riferimento e nella modulistica allegate alla presente notizia.

Fonte: www.ats-bg.it

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