fbpx



Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano e Hinterland Monza e Brianza Notizie Locali Lombardia Notizie Locali Piemonte Pavia Rubriche Sondrio e Valtellina Top Torino Varese

Viaggiare ai tempi del Covid: norme per viaggi in aereo e rientro in Italia

blank
Redazione 23 Giugno 2021
blank

Inauguriamo oggi la nostra rubrica “Viaggiare ai tempi del Covid“: ad ogni puntata scopriremo informazioni utili su come viaggiare e spostarsi in treno, aereo, traghetto in Italia, all’interno dell’Unione Europea e dell’area Schengen e nelle altre nazioni. Oggi vedremo quali sono le norme per viaggiare in aereo e per il rientro in Italia.

La classificazione dei Paesi ad oggi

A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico, al momento nessuno stato rientra in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

D – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione ma obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro in Italia di 10 giorni.

E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 10 giorni, compilare un’apposita dichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka: si può rientrare in Italia solo se:

  • si è cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile;
  • si è cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • a seguito di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, indipendentemente dalla nazionalità, si hanno ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare i siti ufficiali del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sito www.viaggiaresicuri.it

Come viaggiare in aereo

Le regole vengono aggiornate frequentemente, in base all’andamento della campagna vaccinale e dei nuovi dati sulla circolazione delle varianti, in particolare la Delta.

È obbligatorio indossare la mascherina in ogni momento, sia all’interno dell’aeroporto e che dell’aeromobile, igienizzarsi le mani usando i dispenser sparsi negli aeroporti e rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro.
L’accesso agli aeroporti è limitato solamente a chi possiede un biglietto aereo, a chi deve recarsi nei locali del “Lost e Found” per recuperare un bagaglio o un oggetto smarrito, o a chi accompagna o deve prelevare un passeggero a ridotta mobilità o un minore in partenza da solo.
Verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso: se fosse superiore ai 37,5°C  verrà ricontrollata dopo qualche minuto, e se la situazione non dovesse essere rientrata, non sarà consentito l’accesso.

Ingressi in Italia da Paesi dell’elenco C e Israele (esclusa Gran Bretagna)

Per rientrare in Italia, se non si proviene da aree ad alto rischio, è necessario essere in possesso del Green Pass (o certificazione verde) che attesti l’avvenuta vaccinazione o l’eventuale guarigione dal Covid oppure effettuare un test antigenico rapido non oltre le 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia o un tampone molecolare non oltre le 72 ore.
È inoltre obbligatorio compilare il Digital Passenger Locator Form,  un Modulo per la Localizzazione in formato digitale: conterrà le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza in territorio nazionale.

Per compilare il dPLF è necessario collegarsi al sito https://app.euplf.eu; accedere; scegliere l’Italia come Paese di destinazione; registrarsi al sito creando un account con user e password; compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura.  Si riceverà riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF sia in formato pdf e che QRcode che dovrà essere mostrare al momento dell’imbarco. È anche possibile stampare una copia della dichiarazione da mostrare all’imbarco. È sufficiente un unico dPLF per nucleo familiare.

CLICCA QUI per sapere cos’è il Green Pass e come ottenerlo

bambini al di sotto dei 6 anni di età non devono effettuare il test molecolare o antigenico, mentre i minori di 18 anni sono esentati dall’obbligo di isolamento solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto in possesso di Certificazione verde Covid.
Inoltre, fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località estere a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all’obbligo di test al rientro in Italia. Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all’estero, non è neanche necessario compilare il digital Passenger locator form o un’autodichiarazione. 

Ingresso in Italia da Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Fino al 30 luglio chi abbia soggiornato o transitato in Regno Unito nei quattordici giorni precedenti l’ingresso in Italia, deve:
– presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle quarantotto ore precedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo;
– sottoporsi, a prescindere dall’esito del test al punto precedente, a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso la propria dimora, per un periodo di cinque giorni, informando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente;
– sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei cinque giorni.

Ingresso da Paesi dell’elenco D

Ingressi da Ruanda; Repubblica di Corea, Giappone, Singapore, Thailandia; Canada e Stati Uniti d’America; Australia, Nuova Zelanda senza certificazione verde
Fino al 30 luglio è obbligatorio:
– Compilare il Passenger Locator Form digitale (dPLF);
– Essere in possesso di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia
– Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per dieci giorni 
– Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
– Al termine dei dieci giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Ingressi da Canada, Giappone, USA – Disciplina speciale (con certificato Verde Covid)
Fino al 30 luglio 2021 se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida, si può entrare in Italia senza essere soggetti agli obblighi di test e isolamento fiduciario su indicati. Rimane l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form e di comunicare la propria presenza all’azienda sanitaria competente per territorio.
Per essere riconosciuta come valida, la Certificazione verde deve essere conforme a quanto indicato all’art. 1 dell’Ordinanza 18 giugno 2021 e attestare, alternativamente:- Avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con vaccino riconosciuto dall’EMA, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici (14) giorni;
– Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2;
– Effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di un test antigenico rapido o molecolare, risultato negativo. Se non si possiede una certificazione verde nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale (vedere paragrafo precedente) per ingressi rientri dai Paesi dell’Elenco D.

bambini al di sotto dei sei anni di età sono sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

È sempre opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse su questo sito web e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero (Elenchi nel menu laterale).

Ingresso da Paesi dell’elenco E

Il rientro o l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. È confermata la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza), indicate all’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021. 
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:

  • Compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF) 
  • disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica, come stabilito con Ordinanza 14 maggio 2021. 
  • Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
  • Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso la propria dimora.  
  • Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
  • Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

bambini al di sotto dei sei anni di età sono sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

Ingresso da Paesi soggetti a misure speciali (Brasile, India, Bangladesh, Sri Lanka)

Il Ministro della Salute ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato otransitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato fino al 30 luglio 2021. 

BRASILE

CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE

Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

  • a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
  • a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
  • a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale dPLF – digital Passenger Locator Form, attivo dal 24 maggio), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.

b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.

c) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

d) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.

In aggiunta:

  • le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
  • i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:

  1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
  2. Compilare il necessario formulario digitale (digital Passenger Locator Form) ovvero, in caso di impedimenti, un’autocertificazione;
  3. Sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

bambini al di sotto dei sei anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.

I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.   

INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA

CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA

Fino al 30 luglio 2021, il traffico aereo e l’ingresso in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:

  • a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 29 aprile 2021;
  • ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), come da Ordinanza 6 maggio 2021;
  • per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili, dopo aver ottenuto una autorizzazione espressa del Ministero della Salute italiano, indipendentemente dalla nazionalità, come da Ordinanza 6 maggio 2021.  

Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale dPLF – digital Passenger Locator Form, attivo dal 24 maggio) l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante  formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form)ovvero, in caso di impedimenti, mediante autocertificazione

b) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativoeffettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale. 

c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test  molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso.

d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario  presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci (10) giorni.

e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 e all’Ordinanza 29 aprile 2021:

  • i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale – digital Passenger Locator Form), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. Tuttavia,queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.

bambini al di sotto dei sei anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.

I connazionali che, trovandosi in India, Bangladesh o Sri Lanka, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, Dacca o Colombo, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.

Fonte: www.viaggiaresicuri.it

Tags: