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Medicina Notizie Locali Lombardia

Lombardia, cambia temporaneamente la validità delle ricette per visite ed esami

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Francesca 17 Ottobre 2023
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Novità in Lombardia: per i prossimi mesi, tutte le ricette e prescrizioni per visite ed esami emesse a partire dal 1° ottobre 2023 avranno validità di sei mesi e non più di dodici. Questo perchè è previsto un adeguamento delle atariffe e l’introduzione di un nuovo tariffario dell’assistenza medica specialistica.

Lombardia, la validità delle ricette per visite ed esami sarà temporaneamente di sei mesi

In vista dell’introduzione di un nuovo tariffario dell’assistenza medica specialistica, che entrerà in vigore nel 2024, a partire dal 1° ottobre 2023, la validità delle ricette prescritte per visite ed esami sarà temporaneamente pari a sei mesi.
In questa fase transitoria, quindi, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno.

Riferimento normativo: D.G.R. XII/957 del 18/09/2023 ad oggetto “Prime determinazioni in merito alle modalità d’introduzione del nuovo tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale”.

I tempi di attesa e le classi di prorità

Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata e successivamente erogata.

Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adottato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza.

Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero fra le più critiche.

Classi di priorità
Il Medico prescrittore, in base alla valutazione clinica, deve fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.

Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:

  • U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
    • L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:
      • il medico prescrittore valuta con coscienza clinica l’urgenza della prestazione e la segnala tramite indicazione in ricetta della Classe di Priorità “U”;
      • il cittadino utente si impegna a presentare la prescrizione per la prenotazione entro le 48 ore successive al rilascio della ricetta, accettando – salvo casi eccezionali e con motivazioni documentabili – di fruire della prestazione nella struttura dove la stessa è disponibile;
      • la struttura erogatrice si impegna ad effettuare la prestazione urgente entro le 72 ore successive alla presentazione dell’impegnativa o, in caso di impossibilità a rispettare il termine, si impegna ad attivare il proprio “Responsabile Unico per i tempi di attesa” per individuare altra diversa struttura in grado di erogare la prestazione nel tempo stabilito.
  • B = breve – entro 10 gg;
  • D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
  • P = programmabile – da erogare entro 120 giorni.

Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.

Prestazioni in regime di ricovero
Esistono diverse tipologie di ricovero distinte a seconda delle caratteristiche che lo stesso assume:

  • Urgenza Emergenza (tramite accesso al Pronto Soccorso);
  • Programmato.

Il ricovero programmato è motivato da apposita richiesta del Medico curante, anch’essa provvista di indicazioni circa la priorità di accesso clinicamente adeguata:

  • CLASSE A– Ricovero da effettuarsi entro 30 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi)
     
  • CLASSE B – Ricovero da effettuarsi entro 60 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che presentano intenso dolore, gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi)
     
  • CLASSE C – Ricovero da effettuarsi entro 180 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi)
     
  • CLASSE D – Ricovero senza attesa massima definita
    (Trova indicazione nei casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro i 12 mesi)

Primo accesso e controlli (follow up)
La prima visita, o il primo esame è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico. L’impegnativa medica è rilasciata dal Medico curante.

Sono considerati primi accessi anche quelli relativi a pazienti noti, affetti da malattie croniche (ad esempio diabete, ipertensione…) che presentano una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, anche non correlato alla patologia cronica, ma tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva della terapia.

Per visita o esami di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia visita, sia esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Le prescrizioni per visite o esami di controllo di solito, vengono prescritte dal medico specialista che ha preso in carico il paziente. 

Percorso di tutela

Nel caso in cui la struttura a cui si rivolge il cittadino non avesse disponibilità ad erogare la prestazione entro i tempi previsti dalla specifica priorità, il Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa/referenti CUP aziendali si attiva per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati. Qualora sul territorio dell’ATS non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta e tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket, se non esente. Tale opzione non è prevista nel caso in cui il cittadino non dovesse accettare la prestazione offerta dal Responsabile Unico Aziendale/referenti CUP aziendali presso altra struttura nei tempi previsti dalla classe di priorità.

La delibera

Fonte: www.regione.lombardia.it

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