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Assistenza Comunicazioni

Confindustria: sanzioni a lavoratori senza green pass

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Redazione 10 Ottobre 2021

Il 15 ottobre entrerà in vigore l’ormai famoso obbligo di green pass e le potenziali sanzioni ai lavoratori nei luoghi di lavoro e attendevamo da tempo la comunicazione delle linee guida da seguire da parte di Confindustria e delle altre associazioni di categoria che rappresentano il tessuto industriale e commerciale del paese.

La posizione di Confindustria su sanzioni ai lavoratori senza Green Pass

Vi riportiamo il documento presente sul sito di Confindustria a titolo “Schede per l’organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro”. Molto interessanti sono i punti legati ad eventuali richieste danni che l’azienda potrebbe rivolgere ai lavoratori sprovvisti di certificazione verde. Vediamo quindi di cosa si tratta e (lo trovate scorrendo più in basso nella notizia) quali sono le tipologie di lavoratori interessate.

È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, ricadendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.

nota Confindustria

I lavoratori a cui si potrebbero chiedere danni se sprovvisti di green pass

Quali sono quindi quei lavoratori a rischio sanzione da parte dell’azienda? Nel documento è stilata una lista indicativa che vi riportiamo.

Si pensi alle seguenti evenienze, alle conseguenze della sospensione ed alla impossibilità di gestire
adeguatamente l’attività imprenditoriale:
• lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, impianti a
rischio di incidente rilevante, nucleo per la gestione dell’emergenza);
• lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua
specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione,
licenza, etc.);
• lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
• lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
• a causa dell’impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per
l’impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
• difficoltà di organizzare l’attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine,
somministrazione);
• lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con la normativa speciale);
• ritardo nell’adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o per effetti
indiretti – blocco o ritardi altre attività);
• programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi
d’emergenza.
Per questo, si richiede la collaborazione piena e convinta, in generale e al momento delle
verifiche, nell’interesse di tutti.

nota Confindustria

Fonte: Confindustria

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