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Assegni unico e universale per figli a carico, si avvicina la data limite per le richieste

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Redazione 28 Giugno 2022
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Entro il 30 giugno è possibile inoltrare la domanda per richiedere l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ricevendo anche gli arretrati dei mesi di marzo, aprile e maggio: ecco di cosa si tratta, chi può richiederlo e come.

Assegno Unico e Universale per i figli, cos’è e a chi si rivolge

L’assegno unico e universale è la nuova misura economica, unica e stabile, che semplifica e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per i figli a carico.
È universale perché tutti ne hanno diritto, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e senza limite massimo di reddito.
È possibile fare richiesta, per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni d’età.

In cosa consiste?

L’assegno va da un minimo di € 50/mese a un massimo di € 175/mese per ogni figlio minorenne a carico.
Per i figli a carico di età tra i 18 e i 21 anni, gli importi variano da un minimo di € 25/mese a un massimo di € 85/mese.
Sono previste maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai € 25 mila.

  • L’importo dell’assegno varia in base all’Isee e all’età del figlio a carico.
Età del figlioIsee pari o inferiore a € 15 milaIsee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 milaIsee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee
Figlio a carico con età inferiore a 18 anni€ 175/meseFra € 175 e € 50/mese, decresce in base all’Isee.€ 50/mese
Figlio a carico con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni€ 85/meseFra € 85 e € 25/mese, decresce in base all’Isee.€ 25/mese
  • Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.
 Isee pari o inferiore a € 15 milaIsee superiore a € 15 mila e inferiore a € 40 milaIsee pari o superiore a € 40 mila, o nessuna certificazione Isee
Maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo€ 85/meseFra € 85 e € 15/mese, decresce in base all’Isee.€ 15/mese

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Maggiorazioni

Per i figli a carico con disabilità

  • Per ogni figlio con disabilità con età inferiore ai 18 anni, è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a € 105/mese in caso di non autosufficienza, € 95/mese in caso di disabilità grave, € 85/mese in caso di disabilità media.
  • Per ogni figlio con disabilità con età fra 18 e 21 anni, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a € 80/mese.
  • Per ogni figlio con disabilità a carico con età superiore ai 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a € 85/mese nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila, fra € 85/mese e € 25/mese nel caso di Isee fra € 15 mila e € 40 mila, e pari a € 25/mese nel caso di Isee pari o superiore a € 40 mila.

Per le madri di età inferiore ai 21 anni

  • Per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a € 20/mese per ogni figlio.

Per entrambi i genitori che lavorano

  • Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a € 30/mese, nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila. Per gli Isee fra € 15 mila e € 40 mila, l’importo si riduce progressivamente.
  • Non è prevista alcuna maggiorazione per Isee superiori a € 40 mila.

Per le famiglie con 4 o più figli

  • Nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a € 100/mese per nucleo.

Per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila

  • Dal 2022 al 1° marzo 2025, per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria.
  • Per poter avere diritto alla maggiorazione, il nucleo deve anche aver percepito, nel 2021, l’Assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Assegno unico e universale, come richiederlo?

Le famiglie possono presentare domanda per ottenere l’assegno sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato.

Per ottenere l’assegno, è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

È necessario essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell’assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

Al momento della domanda, è possibile ottenere un assegno proporzionato se si è in possesso di una certificazione Isee. Se viene presentata una domanda essere in possesso di una certificazione Isee, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.

L’assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.

La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l’assegno è riconosciuto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Una volta fatta la domanda, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.

Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell’anno in corso, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Fonte: www.auu.gov.it

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