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Ticket ed esenzioni in Lombardia, tutto quello che c’è da sapere

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Francesca 26 Aprile 2024
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Un riepilogo di tutte le esenzioni sanitarie in Lombardia e le ultime novità, a partire dall’abolizione del ticket per gli inoccupati.

Ticket ed esenzioni in Lombardia, tutto quello che c’è da sapere

I requisiti per ottenere l’abolizione del ticket a inoccupati in Lombardia

Regione Lombardia ha deciso di estendere l’esenzione dal pagamento del ticket per l’assistenza farmaceutica (codice E02F) ai residenti inoccupati (i disoccupati già ne beneficiano) che ne facciano richiesta. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare. Le disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2024. Regione Lombardia, per questa misura, ha reso disponibili 9 milioni di euro.

Per aver diritto all’esenzione bisogna aver avviato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità), indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro. Il beneficio è esteso ai familiari a carico appartenenti al nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263 euro. E’ incrementato a 11.362 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

Il ticket sanitario

Il ticket sanitario è dovuto per:

  • le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
  • l’assistenza farmaceutica,
  • alcune prestazioni di Pronto Soccorso,
  • le cure termali.

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito possono avere diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Alcune esenzioni per reddito sono assegnate automaticamente dal Ministero dell’Economia e Finanze, per altre invece bisogna presentare una autocertificazione sotto la propria responsabilità. Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo “Esenzioni per Reddito“.

I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca della ASST di competenza la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera Sanitaria. Il diritto all’esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia, indicate nell’Allegato 8 bis al DPCM 12/01/2017.

I cittadini affetti da Malattia Rara possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara.

Per ottenere l’attestato di esenzione, gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile da parte di INPS devono recarsi agli sportelli territoriali Scelta e Revoca della ASST di competenza con il verbale che attesta l’invalidità. Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie rare è prevista l’esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (art. 52 e Allegato 7 del DPCM 12/01/2017).

È possibile consultare l’elenco delle proprie esenzioni e autocertificare online la situazione reddituale, accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi welfare digitali.

Ticket ed esenzioni per la specialistica ambulatoriale

Il ticket viene calcolato in base alle prestazioni riportate in ricetta. Per la prescrizione di visite ed esami di specialistica ambulatoriale, la prescrizione medica può contenere:

  • una visita specialistica per ricetta;
  • esami di laboratorio – massimo 8 a branca specialistica per ricetta;
  • diagnostica strumentale – massimo 8 a branca specialistica per ricetta (ad es. radiografia spalla destra, torace, spalla sinistra, ginocchio…);
  • fisioterapia – in base alle patologie consigliate;
  • cure termali – in base alle patologie consigliate.

I costi delle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali sono invece  determinati sulla base del nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale.

Ticket ed esenzioni per l’assistenza farmaceutica

Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i medicinali si dividono in due classi:

  • Medicinali di Fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche). Sono medicinali, a carico del SSN, impiegati per patologie gravi, croniche e acute. Sono inclusi nella Fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA). 
     
  • Medicinali di Fascia C (medicinali non essenziali). Sono medicinali a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori. Non sono quindi considerati medicinali “essenziali”.


I prezzi di riferimento dei farmaci per il calcolo della quota di compartecipazione sono stabiliti da AIFA ai sensi articolo 7 della legge 405/2001.

In relazione a questi parametri, per gli assistiti non esenti, l’importo massimo del ticket sui farmaci è di € 2,00 a confezione e di € 4,00 a ricetta.

La quota fissa di compartecipazione vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto (o generici). Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità del farmaco, è dovuta la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la indisponibilità del farmaco a prezzo più basso a livello regionale.


Esenzioni dal pagamento del ticket per l’assistenza farmaceutica. 

Per conoscere i soggetti esenti dal ticket per questo tipo di assistenza si rimanda all’allegato Esenzioni per assistenza farmaceutica.

Esenzioni per malattie croniche e rare

Con il DPCM del 12/01/2017 sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche.

Il provvedimento introduce alcuni cambiamenti nella classificazione delle malattie croniche e delle malattie rare, e ai diritti all’esenzione del ticket correlati alle diverse patologie.

Le prime disposizioni attuative del Decreto in Lombardia sono fornite dalla d.g.r. n. 6800 del 30/06/2017. Di seguito si forniscono alcune indicazioni sull’effetto del provvedimento in riferimento alle esenzioni per malattie croniche e rare.


Esenzioni malattie croniche e invalidanti

Il Ministero della Salute, approvando i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) che il Servizio Sanitario nazionale deve assicurare al cittadino, definisce anche le prestazioni che possono essere prescritte in esenzione ai cittadini affetti da patologie croniche.

Attraverso il link “Banca dati delle malattie croniche esenti” è possibile accedere all’applicativo nazionale che consente di sapere quali prestazioni il medico –  se lo ritiene opportuno –  può prescrivere in esenzione in relazione a ciascuna patologia.

È inoltre consultabile in allegato il documento “Patologie Croniche – Prestazioni sanitarie erogabili in esenzione, Lombardia” steso in coerenza con i nuovi L.E.A. e con le disposizioni regionali.

Per ogni patologia sono elencate tutte le Visite di Controllo riportate nel Nomenclatore Regionale. Si precisa che sono esenti da ticket solo le Visite di Controllo correlabili alla patologia che ha motivato l’esenzione. È compito del Medico che effettua la prescrizione identificare, tra quelle indicate, la visita che riterrà più idonea per la patologia riscontrata.


Come richiedere l’esenzione

I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera sanitaria.
Il diritto all’esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia.


Esenzioni malattie rare

Le disposizioni relative alle malattie rare sono contenute nel D.P.C.M. 12/01/2017. I soggetti riconosciuti affetti da malattie rare hanno diritto all’esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (art. 52 e allegato 7 del DPCM 12.1.2017).

Per maggiori informazioni sulle malattie rare esenti si rimanda al sito del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare.


Come richiedere l’esenzione

I cittadini affetti da Malattia Rara possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara.

Esenzioni per reddito

Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia. In allegato è presente la “Tabella dei codici di esenzione per reddito” dove è specificato il relativo ambito di validità.
Il diritto alle esenzioni per reddito è attestato diversamente in base alla tipologia considerata.

moduli per l’autocertificazione sono disponibili in allegato e presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale; in alternativa è disponibile la compilazione online sul sito FSE.


Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14

Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Queste esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e vengono registrate nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti, in base ai dati comunicati dal Ministero. Nel mese di marzo di ogni anno, il Ministero stila l’elenco dei cittadini che hanno diritto all’esenzione.
L’elenco viene definito in base alle informazioni fornite da:

  • Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito),
  • INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo),
  • Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro),

come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.


Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo.

​Il diritto all’esenzione del ticket può essere verificato in qualsiasi momento con queste modalità:


Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale; ne deriva che il MEF non invia i dati di contribuenti che utilizzano modelli di dichiarazione dei redditi (modello 770 ad es.) effettuati da sostituti di imposta quale l’INPS che non permettono al MEF di ricostruire il reddito familiare fiscale.

Se il cittadino ritiene di aver diritto ad una esenzione per reddito E01, E03, E04, E05, E14 che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF, può presentare un’autocertificazione della propria condizione in ASST. Per informazioni più approfondite si consiglia di leggere il paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione. Tale esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.

Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all’ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) poiché ritiene di non possedere più i requisiti necessari per godere dell’esenzione, la revoca avrà validità solo per l’anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1° aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata).
In tal caso è necessario che il cittadino:

  • verifichi che la dichiarazione dei redditi per l’anno di competenza sia corretta, eventualmente facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale;
  • chieda nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non posseduto.
     

Codici di esenzione: E02, E12, E13

Sulla base delle disposizioni della DGR XI/7895 del 06.02.2023 (in allegato), di esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Milano, l’esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la specialistica ambulatoriale può essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 Euro incrementato a 11.362,05 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 Euro per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione).

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l’attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpI o di DIS-COLL equivale alla DID.

Si evidenzia che nelle FAQ presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che sono equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione presentata dal cittadino. L’autocertificazione va compilata secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione.

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o anche presso le farmacie, per rinnovare le esenzioni tramite l’autocertificazione, oppure potranno procedere on line autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.

Se sono venute meno le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (ad es. per cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.) il cittadino deve darne immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.

A partire dal 01/07/2022 le esenzioni regionali E12 e E13, hanno una durata massima annuale, come già previsto per l’esenzione nazionale E02, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto.

Le esenzioni E12 ed E13 registrate entro il 30/06/2022 mantengono la durata biennale, come da previgente disciplina; quelle registrate dal 01/07/2022 avranno durata annuale, con scadenza al 31 marzo di ogni anno.

 

Esenzioni con codice E30 e E40

Dal 1° aprile 2020 le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella 1 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”, per i farmaci correlati alla patologia.

Le esenzioni E30 e E40 sono valide per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se rimangono le condizioni per beneficiarne. Se invece non sussistono più le condizioni di diritto, verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.

I titolari invece di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella 2 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”dovranno presentare un’autocertificazione della propria condizione al fine del rilascio dell’attestato di esenzione.

A partire dall’esercizio 2022, il termine annuale di scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è di regola fissato al 30 giugno, fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimentali che modifichino la materia in questione.

Si ricorda che, per agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E02, E12, E13 ed E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF) anche prima della scadenza.


Autocertificazione del diritto all’esenzione

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:

  • agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
  • tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;
  • in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).

Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione.

In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.

ATTENZIONE:
L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate.
Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

Fonte: www.regione.lombardia.it

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