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Viaggiare ai tempi del Covid: le nuove regole per il rientro in Italia

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Redazione 23 Febbraio 2022
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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che allenta le regole e le restrizioni previste per il rientro in Italia da Unione Europea e da fuori Europa: eliminato il tampone negativo fino ad oggi obbligatorio per l’ingresso in Italia; prorogate anche le misure relative ai cosiddetti “corridoi turistici Covid-free” e le estende ad altre sei destinazioni.

Aggiornamento del 23/02/22: stop quarantena e tampone di rientro dal 1° marzo

Dal 1° marzo 2022 nuove regole in Italia e in Europa: verranno infatti abolite la quarantena e l’obbligo di tampone negativo all’ingresso.

Stop alla quarantena per chi arriva in Italia da un Paese fuori dall’Unione europea: lo ha annunciato ministro della Salute Roberto Speranza firmando una nuova ordinanza che prevede, in sostanza, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole vigenti per i Paesi Europei.
Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni previste dal Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.

Novità in UE sui viaggi extra-UE

Novità anche nell’UE: secondo una recente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue o dall’Oms, a condizione che abbiano ricevuto l’ultima dose del ciclo di vaccinazione primario almeno 14 giorni e non più di 270 giorni prima dell’arrivo o abbiano ricevuto una dose di richiamo.

Inoltre gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali per le persone sono guarite dal Covid nei 180 giorni precedenti il viaggio verso l’Unione europea.

Ai vaccinati con un vaccino approvato dall’OMS potrebbe essere richiesto un test molecolare (Pcr) negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza e potrebbero essere applicare misure supplementari come la quarantena o l’isolamento.

I minori tra 6 e 18 anni che soddisfano i requisiti stabiliti per gli adulti (vaccinazione o guarigione) dovrebbero essere autorizzati a viaggiare. Coloro che non sono vaccinati né guariti dal Covid dovrebbero poter viaggiare con un test molecolare negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Potrebbero essere richiesti ulteriori test dopo l’arrivo, nonché la quarantena o l’isolamento. Niente test né altre restrizioni per gli under 6.

Verso la cancellazione degli elenchi di Paesi

Cambiano i parametri per entrare nell’elenco dei Paesi extra UE per cui revocare le restrizioni per i viaggiatori: ora, in base alle nuove norme, il numero di casi di Covid-19 per 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni è aumentato da 75 a 100. Anche il tasso settimanale di test effettuati per 100 mila abitanti è aumentato da 300 a 600 test.

Si applicano ancora altri criteri esistenti: la tendenza stabile o decrescente di nuovi casi, il tasso di positività del 4 % tra tutti i test effettuati, progressi nella vaccinazione, la presenza di varianti che destano preoccupazione e la risposta globale al COVID-19 nel paese.

Ma secondo il Consiglio europeo si passerà presto ad un approccio basato esclusivamente sulla persona e si andrà verso la cancellazione dell’elenco dei Paesi.

Detto ciò vi riportiamo le norme attualmente in vigore ad oggi, 23 febbraio 2022
(tenete conto che dal 1° marzo, come detto, cambieranno)

Ingresso in Italia da Paesi di fascia C

Appartengono alla fascia C i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più di questi Stati o territori è consentito alle seguenti condizioni:

  1. Registrazione su European Passenger locator Form (dPLF) PRIMA del proprio ingresso sul territorio nazionale. Si attira l’attenzione sul fatto che, trattandosi di un obbligo di legge, le compagnie di trasporto sono tenute a non consentire l’imbarco in caso di mancata compilazione del dPLF;
  2. Possesso della Certificazione Verde Covid-19 (anche emesso all’estero) da cui risulti, alternativamente:
    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
    • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
    • effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico/rapido o, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio, di test molecolare/PCR con esito NEGATIVO al virus SARS-CoV-2.

INGRESSO DI MINORI

Test molecolare o antigenico

Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.

Isolamento

Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

Ingresso in Italia da Paesi di fascia D

Appartengono alla fascia D i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche di Cipro), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Hong Kong e Macao.

L’ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più di questi Stati o territori è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita’ sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
c) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 24 ore antecedenti l’ingresso in Italia. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

In caso di mancata presentazione delle certificazioni, fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Corridoi turistici Covid-Free

Dall’1 febbraio e fino al 30 giugno 2022, si potrà viaggiare per turismo non solo verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), ma anche verso CubaSingaporeTurchiaThailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Soltanto le persone completamente vaccinate o guarite da infezione da Covid-19 possono viaggiare per turismo verso queste mete.

Al momento dell’imbarco è necessario esibire l’esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, nelle 48 ore antecedenti alla partenza.

Nel caso in cui la permanenza presso lo stato estero sia pari o superiore a 7 notti, inoltre, è necessario sottoporsi a un ulteriore tampone durante il periodo di soggiorno.

Il test mediante tampone previsto prima del rientro in Italia deve essere effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco.

Fanno eccezione i minori di 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale. Inoltre sono esentati dall’obbligo di effettuare test antigenici o molecolari i i minori da 0 a 6 anni non compiuti. Mentre i minori di 18 anni non compiuti sono anche esentati dall’isolamento fiduciario al rientro se viaggiano con un genitore a sua volta esentato dall’isolamento (cioè vaccinati o guariti, che abbiano seguito tutte le regole previsto dai corridoi sperimentali).

È possibile viaggiare per turismo verso le destinazioni selezionate per i corridoi Covid-free solo in caso di vendita di un pacchetto turistico organizzato e gestito da un tour operator.

Infatti, nel caso di un viaggio “fai da te”, non è possibile garantire il rispetto delle condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti e durante la permanenza all’estero. È quindi necessario rivolgersi agli operatori turistici che possono offrire un servizio che rispetti gli standard e i protocolli indicati nell’ordinanza del Ministero della Salute. 
L’organizzator rilascerà al cliente che ha acquistato un pacchetto turistico avente ad oggetto una destinazione inclusa nella sperimentazione, il “travel pass corridoi turistici” contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.

Paesi di fascia E

Tutti gli altri Paesi appartengono alla fascia E, anche India e Brasile.
Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco E sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all’elenco E, è consentito nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta’ del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e’ una comprovata e stabile relazione affettiva;
m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalita’:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque e’ deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell’isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

Prorogato fino al 31 gennaio il divieto di ingresso per chi arriva da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, e Swatini. I cittadini italiani con «residenza anagrafica in Italia precedente al 26 novembre, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile» possono entrare ma devono effettuare la quarantena di dieci giorni e comunque presentare l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti all’ingresso»

L’ordinanza del Ministro della Salute

Articolo aggiornato il 31/01/2022

Fonte: www.salute.gov.it

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