Volo in ritardo o cancellato: come ottenere il rimborso?
In queste ultime settimane sono stati moltissimi i voli cancellati, posticipati e atterrati in ritardo: vediamo cosa fare se ci capita un ritardo o volo cancellato, come agire e come chiedere il rimborso quando ci spetta.
Volo cancellato: cosa fare e come chiedere il rimborso?
Innanzitutto bisogna sapere il motivo per il quale il volo è stato cancellato: la cause infatti possono spaziare dal maltempo allo sciopero, da condizioni di forza maggiore (in quest’ultimo caso la compagnia aerea non è tenuta al rimborso) fino a causa della pandemia.
È fondamentale tenere il biglietto, una prova del nostro contratto con la compagnia aerea, e in seguito attivare la richiesta del rimborso.
Bisogna considerare il giorno in cui abbiamo ricevuto la comunicazione della cancellazione del volo. Si può chiedere rimborso se la cancellazione avviene:
- Tra i 14 e i 7 giorni prima della partenza o la compagnia ha offerto come alternativa un volo che parte 2 ore prima o arriva più di 4 ore dopo quello che si doveva prendere in origine
- Nei 7 giorni antecedenti la partenza e la compagnia ha offerto in alternativa un volo che parte più di 1 ora prima e arriva più di 2 ore dopo quello originale
Se la cancellazione è anteriore alle due settimane non è possibile ottenere alcun rimborso per il volo cancellato
Il rimborso è proporzionato alla distanza della tratta che si doveva percorrere.
Voli fino a 1500 km | Voli fino a 3500 km | Voli oltre 3500 km |
es. Palermo – Milano | es. Roma – Dublino | es. Milano – New York |
250€ | 400€ | 600€ |
Se però il passeggero dovesse accettare una soluzione alternativa, ad esempio un volo alternativo, per raggiungere la destinazione finale e questo volo non supera di due ore l’orario di atterraggio di quello originale, tali rimborsi vengono dimezzati.
Volo in ritardo
Il risarcimento varia da 250 € a 600 € e dipende dalla distanza percorsa e dal ritardo con cui il volo è arrivato alla destinazione finale rispetto all’orario previsto:
Ritardo accumulato | Sotto 3 ore | 3 – 4 ore | Superiore a 4 ore | Mai arrivato |
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Tutti i voli con distanza pari o inferiore a 1.500 km | €- | €250 | €250 | €250 |
Voli in Paesi UE con distanza superiore a 1.500 km | €- | €400 | €400 | €400 |
Voli in Paesi extra – UE con distanza tra 1.500 – 3.500 km | €- | €400 | €400 | €400 |
Voli in Paesi extra – UE con distanza superiore a 3.500 km | €- | 300€ | 600€ | 600€ |
Come chiedere il rimborso?
Ogni compagnia aerea ha le proprie modalità di richiesta: generalmente dal sito ufficiale della compagnia si può risalire all’iter da seguire.
Rimborso volo cancellato causa Covid
Se il volo è stato cancellato a causa dell’epidemia da Coronavirus, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto aereo anche se hanno dovuto rinunciare al viaggio. In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea è tenuta a rimborsare i passeggeri, fornendo la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto in denaro o l’emissione di un voucher pari al costo del biglietto aereo già pagato ma non usufruito.
Quali sono i miei diritti se sono già in aeroporto?
Se dovessimo restare fermi in aeroporto, avremmo diritto non solo a un rimborso e/o risarcimento economico, ma anche a serie di tutele in termini di assistenza a terra: la compagnia aerea deve farsi carico delle spese di ristorazione, di telecomunicazione e di un’eventuale sistemazione in albergo. Quest’ultima spetta quando il volo viene cambiato e spostato di un giorno: in questo caso la compagnia è tenuta a pagare le spese di vitto e alloggio fino alla data del volo alternativo.
Si può richiedere il rimborso in caso di sciopero?
Se si subisce la cancellazione del volo o un ritardo superiore a 3 ore a causa di uno sciopero, si ha diritto al rimborso. Lo sciopero del personale, infatti, non è un evento eccezionale e la compagnia ne è responsabile: i passeggeri in questo caso hanno diritto a compensazione pecuniaria. Se la compagnia aerea riesce a dimostrare che si è trattato di eventi al di fuori della capacità di controllo e di gestione aziendale, può sottrarsi all’obbligo di corrispondere il risarcimento.
Fonte: www.enac.gov.it