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INPS: la quarantena da contatto con positivo non è più malattia

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Francesca 14 Gennaio 2022
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Dal 1° gennaio 2022 la quarantena da contatto con un positivo al Covid19 non è più malattia secondo l’INPS e il governo non sembra intenzionato a ripristinare l’equiparazione della quarantena alla malattia.

La quarantena non è più considerata malattia per l’INPS

Dall’inizio dell’anno i lavoratori del settore privato in quarantena dopo un contatto stretto con un positivo non ricevono più l’indennità INPS di malattia.
Anche per i lavoratori fragili l’assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e non dà diritto all’indennità economica.

“L’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento”, aveva spiegato l’istituto di previdenza sociale in una nota.

Solo nello scorso anno, grazie all’equiparazione tra quarantena e malattia, 550.000 lavoratori in quarantena hanno ricevuto sostegno, con un costo di circa 200 milioni di euro.

Le difficoltà

Secondo il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ciò porterà «estreme difficoltà» nella compilazione del Libro unico del lavoro, in quanto per registrare le assenze si dovrà ricorrere a ferie, permessi o assenze giustificate.
Lo smart-working continua a rappresentare una valida alternativa, purché il soggetto sia in buona salute e non sia stato rilasciato un certificato medico di malattia. Non sempre però ciò è fattibile: in questi casi l’assenza dovrà essere giustificata con il ricorso alle modalità appena sopra indicate.

Lavoratori positivi: cambia qualcosa?

Non cambia nulla per chi è risultato positivo in prima persona al Covid19: in questo caso, dice l’INPS, “il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.

Fonte: INPS

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