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Indennizzi per danni da vaccini: ecco chi e come potrà richiederli

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Francesca 4 Febbraio 2022
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Il Governo ha inserito nel Decreto Sostegni-ter gli indennizzi per le persone che dovessero subire dei danni dalla somministrazione dei vaccini anti covid: il Governo li erogherà a “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti-Covid” e riguarda anche le somministrazioni effettuate al di fuori delle categorie sottoposte a obbligo.
Vediamo tutti i dettagli.

Indennizzi danni da vaccini: la norma

La norma prevede che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

Il consenso informato che si firma prima della vaccinazione non esclude la possibilità, in caso di effetti avversi, di chiedere l’indennizzo, ma equivale ad aderire in modo consapevole al trattamento sanitario: questa firma serve per attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare attentamente i pro e i contro e decidere liberamente se vaccinarsi oppure no; il consenso quindi non equivale a esonero di responsabilità.

Indennizzi, il fondo da 150 milioni di euro

Gli indennizzi verrebbero erogati tramite un fondo di 50 milioni per il 2022 e di altri 100 milioni stanziati per il 2023

Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “La norma di fatto esisteva già perché ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente equiparava la vaccinazione raccomandata, come quella che abbiamo effettuato nel nostro Paese, alla vaccinazione obbligatoria. Quindi esisteva già una legge e un capitolo di bilancio, dopo di che si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente, specificare con una norma ad hoc alla legge già esistente.”

“Quindi ovviamente” ha chiarito ancora Costa, l’indennizzo “vale per tutti quei cittadini che si sono vaccinati e, qualora si certificasse un evento avverso grave, lo Stato li risarcirebbe”.

Differenze tra effetti e reazioni avverse

Le reazioni osservate dopo la somministrazione del vaccino si possono distinguere in:

  • evento avverso: qualsiasi episodio sfavorevole, ma che non è necessariamente causato dall’aver ricevuto la vaccinazione;
  • reazione avversa: risposta nociva e non intenzionale alla vaccinazione, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione stessa. Per distinguere, tra evento avverso e reazione avversa, occorre valutare se è possibile risalire a una causa legata al vaccino, e non è sufficiente che l’evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione
  • effetto indesiderato: è l’effetto non intenzionale connesso alle proprietà del vaccino, che non è necessariamente nocivo ed è stato osservato in un certo numero di persone. Si tratta quindi di un possibile effetto noto, verificatosi nel corso del tempo e considerato accettabile.

Le segnalazioni di eventi a seguito della somministrazione del vaccino si distingue poi in

  • correlabile: l’associazione causale fra evento e vaccino è considerata plausibile;
  • non correlabile: altri fattori possono giustificare l’evento;
  • indeterminata: l’associazione temporale è compatibile, ma le prove non sono sufficienti a supportare un nesso di causalità (fonte AIFA).

Indennizzi o risarcimenti: le differenze

Indennizzo e risarcimento non sono sinonimi: vediamo le differenze.

Il risarcimento del danno presuppone sempre l’esistenza di un nesso tra un illecito ed un danno ingiusto. Il diritto all’indennizzo invece prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.

Se il danno provocato dalla vaccinazione è legato ad un errore del medico curante (che ad esempio, pur conoscendo una determinata patologia del paziente non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino), o all’esecuzione dell’iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria.

In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi si sono verificati in seguito al vaccino, senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere comunque alla tutela indennitaria, la quale trova la propria ragione “nell’inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull’intera collettività” che trae beneficio dal trattamento vaccinale del singolo.

Procedura per l’indennizzo

La competenza per la procedura di indennizzo è passata dal Ministero della Salute alle Regioni (D.lgs. 31 marzo 1998 e D.p.c.m. 26 maggio 2000), con la sola eccezione della Sicilia.

La domanda di indennizzo deve essere presentata dall’interessato alla ASL di residenza, la quale svolge l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Al termine, l’Azienda sanitaria invia il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che deve convocare l’interessato. È compito della CMO accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda.

Il verbale della CMO è notificato al richiedente, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare eventuale ricorso contro la decisione al Ministero della Salute.

Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, la persona danneggiata risulti aver conoscenza del danno.

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