Esenzioni ticket sanitario: a chi spettano e quali sono i requisiti
In linea generale in Italia si paga il ticket sanitario per visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni eseguite in pronto soccorso con codice bianco non seguite da ricovero e per cure termali: ecco la nostra guida su come ottenere le esenzioni, a chi spettano e quali sono i requisiti.
L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario viene generalmente concessa in base a requisiti anagrafici e reddituali.
I casi in questione sono i seguenti:
- quando sono soddisfatte particolari condizioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale
- casi in cui i cittadini abbiano patologie, malattie croniche o rare, riconosciute dal Ministero della Salute
- quando viene riconosciuto lo stato di invalidità:
- in altre situazioni particolari:
- gravidanza;
- diagnosi precoce di alcuni tumori;
- accertamento dell’HIV.
Esenzioni ticket per reddito: a chi spettano
I cittadini che si trovano in particolari condizioni economiche hanno diritto all’esenzione dal ticket sanitario 2022: non bisogna far riferimento all’ISEE ma al reddito familiare (la somma dei redditi dei membri del nucleo familiare.)
In particolare, infatti:
- Esenzione con codice E01: viene riconosciuta solo ai soggetti che hanno meno di 6 anni e più di 65 anni di età e appartengono ad un nucleo familiare con reddito entro i 36.151,98€ annui;
- Codice E02: per disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- Esenzione con codice E03: riconosciuta per i soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno sociale;
- Codice E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e per i loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.
- Esenzione dal ticket sanitario con codice E14: per i soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino a 18mila euro, esenzione ticket farmaceutica;
Esenzioni per reddito: come si ottengono
Il Sistema Tessera Sanitaria elabora, sulla base delle informazioni ricevute direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, l’elenco dei cittadini che non devono pagare il ticket sanitario.
È possibile controllare la propria situazione attraverso le seguenti modalità:
- presso l’Azienda Sanitaria di assistenza;
- rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale;
- accedendo al portale del Sistema TS, solo per gli assistiti nelle Regioni che hanno effettuato esplicita richiesta al Sistema TS.
Per richiedere l’esenzione non servono particolari azioni: sarà automatica.
Esenzioni per patologia
Si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario anche nei casi di specifiche patologie:
- malattie croniche, riportate nella banca dati del Ministero della Salute;
- malattie rare, inserite nella banca dati del Ministero della Salute.
Nel caso di malattie croniche sarà il medico stesso che individuerà le prestazioni che rientrano nell’agevolazione: indicherà le prestazioni necessarie per il monitoraggio della malattia, delle eventuali complicazioni e della prevenzione dell’aggravarsi della patologia.
Nel caso delle malattie rare, invece, i costi delle seguenti voci sono coperti interamente dal SSN:
- prestazioni per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
- prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
- indagini genetiche sui familiari per diagnosticare, al diretto interessato, una malattia rara di origine genetica.
Per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario in caso di patologie croniche è necessario presentare un’accurata documentazione all’Azienda Sanitaria Locale di residenza.
Di seguito un elenco della documentazione valida:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- una copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Dopo una verifica della documentazione ricevuta, la ASL rilascia l’attestato di esenzione.
Anche in caso di malattie rare è necessario rivolgersi all’ASL di riferimento e presentare una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell’elenco. Il documento deve essere rilasciato da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori dalla Regione di residenza.
Riassumendo
| ESENZIONI E01, E03, E04, E05, E14 | |||
| RILASCIO | VALIDITÀ | RINNOVO | REVOCA |
| MEF: automatico (per i soggetti che effettuano dichiarazione dei redditi da cui si possa ricostruire il nucleo familiare fiscale) | Annuale – dal 01/04 al 31/03 dell’anno successivo | Automatico da parte del MEF, ogni anno, se permangono le condizioni di diritto.Su richiesta del cittadino, (se non certificata automaticamente da MEF): presentando un’autocertificazione della propria condizione di reddito* Dove presentare autocertificazione | Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione ad ASST (Ufficio Scelta/Revoca) o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione esezioni) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione.La revoca avrà validità annuale. |
| Su richiesta del cittadino (se non certificata automaticamente da MEF): presentando autocertificazione della propria condizione di reddito* Dove presentare autocertificazione | Annuale – fino al 31/03 di ogni anno |
| ESENZIONI E02, E12, E13 | |||
| RILASCIO | VALIDITÀ | RINNOVO | REVOCA |
| Su richiesta del cittadino: presentando autocertificazione della propria condizione di reddito * Dove presentare autocertificazione | E02 (disoccupazione): annuale | Su richiesta del cittadino: presentando un’autocertificazione della propria condizione di reddito, anche prima della scadenza* Dove presentare autocertificazioneNon rinnovabili automaticamente | Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione ad ASST (Ufficio Scelta/Revoca) o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione esezioni) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione. |
| E12 ed E13: dal 2020 hanno validità Biennale con scadenza 31/03 di ogni biennio (salvo precedente variazione dello stato di diritto) |
Le esenzioni E02,E12,E13 con scadenza al 31/03 possono essere rinnovate dal 01/01 dell’anno di scadenza
| ESENZIONE PER FARMACEUTICA E30 (patologie croniche), E40 (patologie rare) | |||
| RILASCIO | VALIDITÀ | RINNOVO | REVOCA |
| MEF: automatico a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600,00 euro incrementato secondo la composizione familiare | Annuale – dal 01/04 al 31/03 dell’anno successivo se permangono le condizioni di diritto; ove non esistano più i presupposti verrà posta la data di scadenza al 31 marzo di ogni anno. | Automatico da parte del MEF | Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione ad ASST (Ufficio Scelta/Revoca) o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione esezioni) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione. |
| Su richiesta del cittadino (se non certificata automaticamente da MEF) presentando autocertificazione della propria condizione di reddito*Dove presentare autocertificazione | Annuale – dal 01/04 al 31/03 dell’anno | Su richiesta del cittadino (se non certificata automaticamente da MEF) presentando un’autocertificazione della propria condizione di reddito*Dove presentare autocertificazione |
Le esenzioni E30 e E40 con scadenza al 31/03 possono essere rinnovate dal 01/01 dell’anno di scadenza.
Esenzioni per invalidità
L’esenzione dal ticket sanitario per invalidità vale per gli invalidi che abbiano una determinata percentuale di invalidità:
- invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento (codice C01) per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche;
- per invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento (codice C02) per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche;
- invalidi civili dal 67% al 99% (codice esenzione C03) per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche;
- invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (codice C04) limitatamente limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia;
- ciechi assoluti (codice C05) e sordomuti (codice C06) per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche;
- invalidi del lavoro dall’80 al 100% (codice L01);
- grandi invalidi del lavoro dal 67% al 79% (codice L02);
- invalidi del lavoro dal 1% al 66% (codice L03) limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia;
- infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (codice L04) limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia;
- invalidi di guerra (codici G01 e G02);
- invalidi per servizio (codici S01-S02-S03)
In tutti i casi, è necessario avere documentazione che provi lo stato di invalidità: lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla Commissione medica della ASL di residenza del cittadino interessato.
La domanda deve essere presentata alla Asl e al modulo di domanda bisogna allegare i relativi certificati medici che attestano l’invalidità e relativa percentuale.
È necessario sottoporsi a visita specialistica per il riconoscimento dell’invalidità da effettuare presso strutture pubbliche: non sono validi attestati e ricevute rilasciate da medici privati o di strutture private. Una volta ottenuto il certificato che attesta la percentuale di invalidità del paziente, lo stesso deve recarsi presso la Asl di riferimento con documentazione completa che prevede: certificato medico con attestazione dell’invalidità, fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Il certificato di esenzione viene recapitato direttamente a casa del richiedente tramite Posta (se non si riceve ci si può recare presso uno degli sportelli Asl abilitati e chiedere la stampa del certificato di esenzione).
Il paziente dovrà poi portare il certificato di esenzione al proprio medico che lo inserisce e registra nel suo database.
Come sapere se si è esenti dal ticket sanitario?
Ci sono diversi i modi per sapere se si è esenti dal pagamento del ticket sanitario.
- Consultando specifica certificazione rilasciata al momento di riconoscimento dell’esenzione e che riporta anche il tipo di esenzione;
- Rivolgendosi alla Asl di competenza, la quale è in possesso delle certificazioni della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile;
- Accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, che permette, tramite inserimento delle proprie credenziali, di consultare online l’elenco delle proprie esenzioni attive per ragioni di patologia (malattia cronica o rara), di invalidità, di reddito;
- Tramite il Sistema TS, accedendo al sito sistemats1.sanita.finanze.it, dove è disponibile l’elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per motivi di reddito, sulla base delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps;
- Recandosi presso l’Azienda Sanitaria di assistenza, presso il proprio Medico di Medicina Generale.
Trovi qui il nostro articolo “Fascicolo Sanitario Elettronico: cos’è, a cosa serve e come attivarlo”