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Superticket ed esenzioni da reddito: com’è la situazione

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Redazione 19 Agosto 2020
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Il 1° marzo scorso Regione Lombardia aveva abolito il Superticket per i lombardi (CLICCA QUI per leggere il nostro articolo): dal 1° settembre avverrà lo stesso a livello nazionale, per tutti gli italiani.

Ricordiamo anche le novità per le esenzioni da reddito per l’anno 2020. Ecco tutti i dettagli.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 446, prevede, a decorrere dal 1 settembre 2020, l’abolizione del c.d. super ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

La Legge Regionale lombarda n. 24 del 30/12/2019, all’art. 12 ha previsto l’abolizione anticipata della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a decorrere dal 1 marzo 2020 per i residenti lombardi. La DGR n. 2797 del 31/01/2020, nel dare attuazione all’art. 12 della L.R. n. 24/2019, ha precisato che tali disposizioni decorrevano a partire dalle prestazioni prenotate dal 1 marzo 2020.

Conseguentemente:
– a decorrere dal 1 marzo 2020, è stato abolito il c.d. super ticket per le prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per lombardi;

– a decorrere dal 1 settembre 2020 è abolito il c.d. super ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, a livello nazionale (anche per i non lombardi).

Esenzione da Reddito

Ricordiamo che per l’anno 2020, al fine di agevolare i cittadini, è stata posticipata al 30 settembre 2020 la scadenza delle esenzioni da reddito, inizialmente fissata al 31 marzo 2020.

Ma cos’è l’esenzione da reddito e come si richiede?
Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia.
Il diritto alle esenzioni per reddito è attestato diversamente in base alla tipologia considerata.

Regime transitorio per l’anno 2020

Al fine di agevolare i cittadini, si procede a posticipare al 30 settembre 2020 le scadenze di tutte le autocertificazioni attualmente fissate al 31 marzo 2020

Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14

Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Tali esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in Anagrafe Regionale degli Assistiti, sulla base dei dati comunicati dal Ministero, che ogni anno, nel mese di marzo, predispone l’elenco dei soggetti aventi diritto, definito sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito), dall’INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo) e dal Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro), come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF. ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31/03/2020.

​L’attribuzione del diritto all’esenzione può essere verificata in ogni momento nei seguenti modi:



Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà validità solo per l’anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1 aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata). 
In tal caso è necessario:

  • verificare la correttezza della dichiarazione dei redditi (per l’anno di competenza), eventualmente facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale;
  • chiedere nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non posseduto.
     

Codici di esenzione: E02, E12, E13

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione delle specifiche condizioni di diritto, presentata dal cittadino.

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o anche presso le farmacie, per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, oppure potranno procedere on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.

A partire dal 2020 le esenzioni E12 ed E13 avranno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato). Anche per le esenzioni E12 ed E13 il termine di presentazione delle autocertificazioni, solo per il 2020, è stato posticipato al 30 settembre 2020.

Decorso tale termine i cittadini aventi diritto dovranno rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, con le modalità indicate al paragrafo Autocertificazione del diritto all’esenzione. È onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello stato di diritto in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza indicata. Le esenzioni E12 ed E13 registrate quindi nell’anno 2020 avranno scadenza 31/03/2022.

L’esenzione nazionale E02 (disoccupazione) mantiene la durata annuale.

Esenzioni E30 e E40

A partire dal 1° aprile 2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 saranno attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare per i farmaci correlati alla patologia.

Dette esenzioni hanno validità di un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto; ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.

Resta la possibilità per i cittadini a cui non è stata assegnata l’esenzione dal MEF, ma che ritengano di averne diritto, di autocertificare l’esenzione: la stessa sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.

I titolari invece di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato, avranno le esenzioni assegnate da Regione Lombardia; è onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza indicata.

Autocertificazione del diritto all’esenzione

L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:

Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione che si riportano anche in allegato.

In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.

Per ulteriori informazioni può inoltre essere consultato il sito del Ministero della Salute.

ATTENZIONE:
L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate.
Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

Fonte: www.regione.lombardia.it

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