Rientri dall’estero e Covid19: cosa fare
Riportiamo le norme in vigore dall’8 settembre al 7 ottobre per i rientri dall’estero da paesi a rischio epidemiologico Covid19 e la procedura per comunicarli ad ATS Brianza (province di Monza e Brianza e Lecco).
Attenzione: per chi volesse procedere con test in privato, non è vietato ma non ci saranno rimborsi e l’esito andrà comunicato ad ATS Brianza all’indirizzo email: [email protected]
Articolo pubblicato il 10 settembre, aggiornato al 9 settembre 2020 – fonte ATS Brianza
Per tutti:
In caso di insorgenza di sintomi COVID -19 obbligo di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di Prevenzione e al proprio medico e di sottoporsi ad isolamento.
Per dare la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria collegati QUI e compila il modulo con i dati richiesti Il giorno lavorativo seguente alla compilazione del modulo riceverai dal Dipartimento di Prevenzione la dichiarazione relativa al periodo di isolamento fiduciario.
Veniamo all’elenco per i rientri dall’estero
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Nessun obbligo
Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.
Nessun obbligo in caso di rientro dall’estero da questi paesi
Rientri dall’estero – Spagna, Grecia, Malta, Croazia
Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna:
Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza)
Obbligo di tampone naso faringeo: obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone, secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:
- attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia al test con risultato negativo da presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
- al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile
- entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è ATS Brianza)
A decorrere dall’8 settembre 2020 gli obblighi di comunicazione e di sottoporsi a tampone naso faringeo non si applicano a:
- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
- ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
ed a:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
d-bis) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
e. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
h. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Il test prenotato secondo i canali definiti da ATS e comunicati sui siti regionali è, come da ordinanza, gratuito.
Non è vietato effettuare privatamente il test, ma il test non verrà rimborsato e l’esito va comunicato ad ATS all’indirizzo email: [email protected]
Per dare la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria collegati QUI e compila il modulo con i dati richiesti.
Elenco C
Bulgaria, Romania
Obbligo di comunicare immediatamente il proprio rientro dall’estero e ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario solo per:
– equipaggio dei mezzi di trasporto;
– personale viaggiante;
– movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
– ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Obbligo di comunicare immediatamente il proprio rientro dall’estero e ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario per:
– equipaggio dei mezzi di trasporto;
– personale viaggiante;
– movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
– ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
e per:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
d-bis)ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a
manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
e. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
h. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia
Gli spostamenti sono consentiti solo per:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- cittadini di Stati dell’Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e dei loro familiari
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari
- raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6 e 7, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva
Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario solo per:
– equipaggio dei mezzi di trasporto;
– personale viaggiante;
– movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
– ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Gli spostamenti sono consentiti solo per:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- cittadini di Stati dell’Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e dei loro familiari
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari
- raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6 e 7, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva
Obbligo di comunicare immediatamente il proprio rientro dall’estero e ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario in caso di rientro dall’estero per:
– equipaggio dei mezzi di trasporto;
– personale viaggiante;
– movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
– ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
e per:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
d-bis)ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a
manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
e. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
h. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- DPCM 7 settembre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg
- DPCM 7 agosto 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=HBo3PcmU5YjZIqa7ROazQg__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
- Punti di contatto per cittadini in rientro dall’estero per l’avvio della sorveglianza in Lombardia
- Indicazioni isolamento domiciliare
- MINISTERO DELLA SALUTE_ordinanza_12.08.2020
- Consulta https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
- Coronavirus: disposizioni per chi fa ingresso in Italia _ Regione Lombardia
- Tampone naso- faringeo a persone di rientro da luoghi turistici non considerati dalle
ordinanze regionali/nazionali
Ultimo aggiornamento: 09/09/2020
Fonte – ATS Brianza