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Congedi e bonus baby sitter: a chi spettano e come richiederli

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Redazione 16 Marzo 2021
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Il Governo, con il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, ha istituito una serie di aiuti a sostegno dei genitori lavoratori, anticipando nuovi congedi parentali e bonus baby sitter: ecco a chi spettano e come richiederli.

Bonus baby sitter

Può essere richiesto dai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, dai lavoratori autonomi, dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte al Covid, e anche da medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, da operatori sanitari per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus ha un limite massimo di 100€ settimanali e viene erogato mediante il libretto famiglia: può essere utilizzato per pagare i centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Possono richiederlo anche i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps: in questo caso però è necessaria una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Importante evidenziare che questo bonus può essere utilizzato solamente se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo Covid.

Congedi

Il genitore lavoratore dipendente con figlio under 14, se svolge un lavoro che non può essere eseguito a distanza in smart working, può astenersi da lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il congedo è retribuito al 50% e può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità (in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i figli più grandi, tra i 14 e i 16 anni , uno dei genitori, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come fare richiesta

Al momento l’INPS non ha ancora comunicato le modalità di richiesta. Quando saranno note le istruzioni vi informeremo.

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