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Ticket ed Esenzioni per disoccupati: le novità

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Redazione 17 Aprile 2019
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Dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte le seguenti novità in tema di esenzioni ticket per disoccupati o comunque correlate al reddito (descrizione codici in fondo all’articolo e nella guida scaricabile):

  • le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza di norma al 31 marzo di ogni anno.
  • A partire dal 2019, le esenzioni E14 – E15 saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale – come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05 – sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza di norma al 31 marzo di ogni anno, tranne per il 2019 in cui la scadenza è diversa (clicca qui per vedere se sei ancora in tempo).

I cittadini in possesso di tali esenzioni dovranno pertanto procedere al rinnovo delle stesse, qualora siano ancora presenti le condizioni che hanno determinato il possesso della esenzione.

Cliccando qui trovate tutte le modalità di rinnovo.

Il rinnovo potrà essere effettuato anche prima della scadenza a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Ma verrà posta automaticamente la scadenza del 31 marzo dell’anno successivo.

Per la descrizione dei requisiti delle tipologie di esenzione sopra indicate, si veda la tabella a fondo pagina.

A partire dal 2019, le esenzioni E14 – E15 saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale – come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05 – sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Dette esenzioni hanno validità di un anno, dal 1 aprile al 31 marzo successivo ma verranno rinnovate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto.

Resta valida la possibilità per i cittadini, a cui non è assegnata l’esenzione dal MEF ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, di poter autocertificare l’esenzione in ASST: l’esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.

Si ricorda inoltre che:

Il cittadino è tenuto a dare immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc); l’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata dal cittadino stesso anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on-line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.

Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i redditi, utili ai fini della compilazione dell’autocertificazione, potrà compilare l’autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui verrà in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) dovrà comunicare l’eventuale rettifica qualora il reddito risulti superiore alla soglia prevista, richiedendo la revoca dell’esenzione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca) provvederà alla revoca dell’esenzione e al ritiro dell’attestato di esenzione.

Per la descrizione dei requisiti delle tipologie di esenzione sopra indicate, si veda la tabella seguente.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE ESENZIONI SOPRA CITATE

E01 (Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
E02 (Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E03 (Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E04 (Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E05 (soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a € 38.500) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
E11 (minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E12 (disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a € 27.000/anno) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E13 (cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E13 (cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale per la cassa integrazione, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
E14 (soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino ad € 18.000) – esenzione ticket farmaceutica (no esenzione specialistica ambulatoriale);
E15 (cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) – no esenzione farmaceutica;
E30 – E40 (soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2 D.Lgs. n. 109/1998) – esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia (no esenzione specialistica ambulatoriale);

Ringraziamo la ATS Insubria per avere condiviso un contenuto così utile

ATTENZIONE: importanti novità dalla Regione sul termine per il rinnovo delle esenzioni in scadenza: tutto rinviato a fine giugno (clicca qui per l’aggiornamento di aprile 2019)

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